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Novità Irpef - Ires
2 Aprile 2011

Chi non tiene il libro degli inventari e’ legittimamente assoggettato all’accertamento induttivo.

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6623 del 23 marzo 2011, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto necessaria, pur nella totale assenza di un libro degli inventari della società contribuente, ai fini dello svolgimento dell’accertamento induttivo (accertamento sintetico), la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.

I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che il D.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 39, secondo comma, prevede che l’ufficio delle imposte possa determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’articolo 14 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Da ciò la Suprema Corte fa conseguire che la mancata tenuta del libro degli inventari, appunto prescritta dall’articolo 14 del D.P.R. suddetto, legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponibile in via induttiva, anche sulla base di presunzioni semplici, e con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.   

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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