Con Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 395, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina tributaria della cessione di fabbricati e terreni rientranti in un Piano di recupero (art. 67, comma 1, TUIR).
Secondo l’Amministrazione finanziaria i fabbricati che ricadono in un Piano di recupero non possono essere considerati tali (ovvero fabbricati), essendo privi di effettivo valore economico; pertanto, l’oggetto della compravendita è costituito dall’area edificabile su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alle potenzialità edificatorie. Di conseguenza, la plusvalenza emergente dalla cessione è soggetta a tassazione.
Inoltre, trattandosi di area edificabile, è possibile procedere alla sua rivalutazione applicando l’imposta sostitutiva del 4% sul valore periziato, a patto che la redazione e il giuramento della perizia con il versamento della prima o unica rata dell’imposta, avvengano entro il 31 ottobre 2008.
Fonte: www.seac.it
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