NULL
Novità Irpef - Ires
19 Maggio 2012

Cedolare secca: ecco i codici tributo da utilizzare in caso di assistenza fiscale.

Scarica il pdf

Con la Risoluzionen. 49 del 14 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relative ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dovuta a seguito di assistenza fiscale (“cedolare secca” introdotta dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011).

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 erano state stabilite le modalità di versamento in acconto ed a saldo della cedolare secca, per il periodo d’imposta 2011 e per i periodi successivi. Con una Risoluzione del 25 maggio 2011 sono già stati istituiti i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta in questione.

I codici tributo istituiti con la Risoluzionedel 14 maggio 2012 riguardano il versamento dell’imposta dovuta a seguito di assistenza fiscale. Il primo codice (1845) riguarda l’acconto ed il secondo codice (1846) riguarda il saldo.

I codici vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “Anno di riferimento”, del mese e dell’anno ai quali si riferisce la trattenuta.

Inoltre, con la medesima Risoluzione, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento dell’imposta in questione, a seguito di assistenza fiscale, tramite modello F24 Enti Pubblici.

Questi codici, ossia il codice “147E” per l’acconto ed il codice “148E” per il saldo, devono essere inseriti nella sezione “Erario”, con l’indicazione, nei campi “riferimento A” e “riferimento B”, del mese e dell’anno ai quali si riferisce la trattenuta. I campi “codice” ed “estremi identificativi”, invece, non devono essere riempiti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
4 Luglio 2025
Bonus per il posticipo della pensione: vantaggi Fiscali

Il bonus previsto per chi decide di rimandare il pensionamento, pur avendone maturato i...

4 Luglio 2025
News tax credit nella produzione di opere audiovisive

Il Ministero della Cultura ha aggiornato in modo significativo il quadro normativo...

4 Luglio 2025
Riforma dei redditi fondiari

I redditi fondiari sono i redditi relativi ai terreni e ai fabbricati situati nel...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto