Con Sentenza 29 marzo 2006, n. 7299, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini delle imposte sui redditi, la dichiarazione integrativa effettuata in qualità di sostituto d’imposta non è deducibile.
I giudici hanno così dato un’interpretazione restrittiva dell’art. 63, Legge n. 413/1991. Secondo la Corte la norma dispone che una società, in qualità di contribuente, non può portare in deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, somme o valori risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata come sostituto d’imposta.
Fonte: www.seac.it
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