La Commissione tributaria regionale della Puglia, con Sentenza n. 70/14/06, ha stabilito che qualora l’ammontare di ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei parametri sia superiore alle risultanze dello studio di settore approvato per la specifica attività esercitata dal contribuente, in sede di contraddittorio, l’Ufficio deve tener conto di quest’ultimo risultato.
Il principio era già stato affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 14 marzo 2001, n. 25.
Inoltre, il contribuente può motivare e documentare idoneamente le ragioni in base alle quale i ricavi o compensi dichiarati risultano inferiori a quelli presunti.
Nello specifico, i giudici, sulla base della documentazione sanitaria prodotta dal contribuente, hanno ritenuto provata la malattia, come causa di impedimento al normale svolgimento dell’attività.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 25.11.2006
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale