Con Sentenza n. 15876/05, depositata in data 28 luglio 2005, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha stabilito che i beni storici non sono assoggettati ad Invim straordinaria anche nel caso in cui, in sede di presentazione della relativa dichiarazione, non sia stata richiesta l’agevolazione prevista dall’art. 25, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
La citata norma dispone una riduzione del 25% del tributo per gli immobili di interesse storico artistico e dispone, come condizione per il riconoscimento dell’agevolazione, l’ottenimento, al compimento del decennio, dell’apposito certificato di belle arti rilasciato dalla relativa sovraintendenza. Nessun obbligo di richiesta dell’agevolazione, in sede di presentazione della dichiarazione dell’Invim straordinaria, è invece imposto.
Fonte: www.seac.it