Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, pubblicato il 5 agosto 2013, sono stati definiti le modalità ed i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci ed ai familiari dell’imprenditore, in attuazione di quanto disposto con il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011.
Nel Provvedimento è stato precisato che l’obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall’impresa concedente o dal socio o dal familiare dell’imprenditore che ha ricevuto in godimento il bene.
L’obbligo di comunicazione riguarda gli imprenditori individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti e gli enti privati di tipo associativo per i beni relativi alla sfera commerciale. L’obbligo non riguarda, invece, le società semplici.
L’obbligo è sorto a partire dal 2012 e deve essere adempiuto in tutte le ipotesi nelle quali vi sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta e riguarda anche i beni concessi in godimento in periodi precedenti, qualora continuino ad essere utilizzati nell’anno al quale si riferisce la comunicazione.
Gli elementi che devono essere comunicati sono: il codice fiscale, i dati anagrafici e lo Stato estero dei non residenti, per le persone fisiche; il codice fiscale, la denominazione ed il Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; le informazioni relative all’utilizzo del bene; la data di concessione del godimento (data iniziale e finale); il corrispettivo versato ed il valore di mercato del bene.
Nel Provvedimento sono stati specificati anche i beni che non sono oggetto della comunicazione. Si tratta dei beni concessi in godimento agli amministratori dell’impresa; dei beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo qualora costituiscano fringe benefit; i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; i beni di società o associazioni private che svolgono attività commerciali concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano quei beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico i cui costi sono integralmente deducibili nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Inoltre, non sono oggetto di comunicazione i beni concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore che siano inclusi nella categoria “altro” (diversi quindi da autovetture ed altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili ed immobili) che siano di valore non superiore a 3.000 Euro, al netto dell’Iva.
La comunicazione deve essere effettuata tramite il modello allegato al Provvedimento, per via telematica.
Il termine per effettuare la comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno nel quale i beni sono stati concessi o hanno continuato ad essere in godimento. Per i beni che sono stati in godimento nell’anno 2012, il termine è stato fissato al 12 dicembre 2013.
Il Provvedimento del 2 agosto 2013 sostituisce quello del 16 novembre 2011. Nel Provvedimento, infine, è stato precisato che eventuali modifiche alle specifiche tecniche di trasmissione verranno pubblicate nel sito web dell’Agenzia delle Entrate e ne verrà data comunicazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.