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12 Maggio 2012

Banche di credito cooperativo: l’Agenzia delle Entrate precisa le condizioni per beneficiare delle agevolazioni tributarie.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 45 del 7 maggio 2012, ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alle condizioni richieste per l’applicazione delle agevolazioni tributarie alle banche di credito cooperativo.

In primo luogo, l’Agenzia ricorda che il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993) stabilisce che, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del Testo Unico.

Si tratta di requisiti relativi a soggetti qualificabili come società cooperative. Tali società perseguono necessariamente uno scopo mutualistico, scopo che, tra l’altro, sussiste nei confronti di tutti i soci della società cooperativa.

L’Agenzia delle Entrate precisa, però, che la “mutualità di vantaggio”, intesa come applicazione in ogni momento di vita della Banca di condizioni economiche più favorevoli ai soci rispetto ai clienti non soci o rispetto alle condizioni presenti sul mercato, è un elemento che deve tendenzialmente sussistere, ma la cui mancanza non determina una revoca automatica delle agevolazioni fiscali. La mancanza del vantaggio mutualistico per i soci può, infatti, essere soltanto transitoria e comunque giustificata da ragioni economiche contingenti.

L’Agenzia ha, inoltre, ricordato che l’articolo 35, comma 2, del Testo Unico prevede che le Banche di credito cooperativo possano stabilire che una quota non superiore al 5 % del totale delle attività di rischio sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale. Questo limite, però, non costituisce ai fini fiscali un parametro la cui inosservanza comporti automaticamente la revoca delle agevolazioni fiscali.

Nella Risoluzione è stato, però, messo in evidenza che il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla revoca delle agevolazioni fiscali resta fermo qualora il mancato rispetto delle previsioni relative alla competenza territoriale suddette o di altre disposizioni generali in materia di mutualità, che di per sé non determina automaticamente la revoca delle agevolazioni, è comunque sintomatico di una situazione che porti all’accertamento dello svolgimento di un’attività con finalità speculativa e non mutualistica.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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