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Novità Irpef - Ires
8 Dicembre 2012

Azioni assegnate a lavoratori dipendenti: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per la tassazione.

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Nella Risoluzione n. 103 del 4 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo all’assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, osservato che l’assegnazione di azioni effettuata nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato rappresenta erogazione di un compenso in natura che, alla luce della normativa attuale, deve essere ricondotta nell’ambito dei fringe benefits e, quindi, considerata imponibile quale reddito di lavoro dipendente.

Infatti, si applica il principio di omnicomprensività secondo il quale tutte le somme ed i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia ha, inoltre, ricordato che il criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura è il cosiddetto valore normale, come individuato nell’articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito.

Comunque, costituisce reddito per il lavoratore dipendente il valore del compenso in natura al netto di quanto corrisposto dal dipendente o trattenuto direttamente dal sostituto d’imposta per il godimento del bene ceduto o del servizio prestato.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione, ha affermato che l’attribuzione delle azioni ai managers della società istante costituisce un’ipotesi di concorso al reddito di lavoro dipendente nel caso in cui i managers siano dipendenti della società o ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nel caso di managers-amministratori.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al caso in esame può essere applicata la regola prevista dall’articolo 51 del TUIR secondo la quale non concorre a formare reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti o, secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, a categorie di dipendenti, per un importo non superiore complessivamente a € 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque non siano cedute prima che siano trascorsi tre anni dalla percezione.

Come categorie di lavoratori, possono essere considerate anche le categorie di lavoratori dipendenti che svolgono le medesime mansioni e, quindi, anche i managers che si occupano della gestione degli investimenti della società istante.

Riguardo alla questione della tassazione degli utili percepiti dai managers, in qualità di soci proprietari di azioni, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione prospettata dalla società istante. Gli utili eventualmente percepiti, ai fini delle imposte sui redditi, dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai percettori come dividendi o come capital gain, in caso di cessioni delle azioni, così come accadrebbe per i redditi connessi ad ogni tipo di partecipazione sociale.

Infatti, il TUIR, ricorda l’Agenzia delle Entrate, definisce redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires. Non rileva la qualifica soggettiva del soggetto percettore degli utili e, quindi, ai fini della tassazione, non rileva la qualifica di lavoratore dipendente della società emittente delle azioni.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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