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10 Dicembre 2010

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate al Senato: presentazione della cedolare secca sugli affitti e dell’imposta municipale propria

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Il 6 dicembre 2010 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Dott. Attilio Befera è intervenuto alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato per esporre alcuni aspetti dello schema del Decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2010 e sottoposto al parere parlamentare. Il provvedimento in questione dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1º gennaio 2011.

In particolare, il Dott. Befera si è soffermato sulla questione dell’introduzione della “cedolare secca sugli affitti” con la quale sarà riconosciuta la possibilità al locatore di applicare l’aliquota del 20 % sul canone di locazione annuo relativo a contratti aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. La cedolare verrà introdotta in sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali e dell’imposta di bollo a decorrere dal 2011. Sarà sostitutiva, altresì, dal 2011, dell’imposta di registro sul contratto di locazione, se a canone concordato, ed in riferimento ad abitazioni situate nelle grandi città e nei Comuni ad alta densità abitativa. Dal 2014 sostituirà l’imposta di registro anche con riferimento a tutti gli altri contratti di locazione. Il gettito derivante dalla cedolare secca sarà attribuito ai Comuni, i quali potranno essere coinvolti nella gestione amministrativa dell’imposta medesima. 

In sede di audizione in Commissione, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli aspetti del funzionamento e della gestione della cedolare secca, ma anche i profili di criticità della normativa ed alcuni dati relativi alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, individuato i caratteri dell’imposta municipale propria che sarà istituita dai Comuni a partire dal 2014 per essere applicata in caso di possesso di immobili diversi dall’abitazione principale ed in caso di trasferimento per gli atti traslativi a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi di diritti reali di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice. E’ stato precisato che, a seguito dell’introduzione dell’imposta municipale, l’imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione solo con riferimento ai trasferimenti mortis causa di beni e diritti diversi da quelli di natura immobiliare. 

 

A cura dell’Avv. Raffaella De Vico

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