Con Sentenza 16 ottobre 2009, n. 21989, la Corte di Cassazione si è espressa, ancora una volta, in tema di assoggettamento ad IRAP da parte dei professionisti.
In base a quanto disposto dalla Suprema Corte, un consulente iscritto ad un ordine professionale non paga necessariamente l’IRAP; tale iscrizione, infatti, non costituisce presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento all’imposta regionale in quanto è necessario che “l’attività sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo.”
Anche in questo caso, pertanto, ai fini IRAP risulta determinante il discusso requisito dell’autonoma organizzazione.
Fonte: www.seac.it
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