Nella Circolare n. 3 del 28 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo al coordinamento della normativa in materia di trattamento di fine rapporto di lavoro con la nuova disposizione, introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Decreto “salva Italia”), che prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota dell’indennità e dei compensi legati alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata o continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di Euro.
Nella Circolare è stato precisato che la nuova disposizione rileva esclusivamente in ambito fiscale e, quindi, non determina un mutamento della natura delle indennità.
La disposizione, inoltre, si applica ai soggetti passivi Irpef, residenti e non residenti in Italia, che hanno maturato il diritto a percepire le indennità ed i compensi in questione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato i redditi interessati dalla nuova disposizione.
Inoltre, dei capitoli specifici della Circolare del 28 febbraio 2012 sono stati destinati agli adempimenti dei sostituti d’imposta ed al regime transitorio per le erogazioni 2011.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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