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2 Marzo 2013

Appalti e subappalti di opere e servizi: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina della responsabilita’ solidale in materia di versamenti fiscali.

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Nella Circolare n. 2 del 1° marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cosiddetto “Decreto crescita”), convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, con le quali è stata introdotta la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto.

Si ricorda che la normativa in questione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il committente che provvede ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante la regolarità dei versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, eventualmente effettuati dal subappaltatore.

La prima questione presa in esame dall’Agenzia delle Entrate è quella dell’applicabilità della nuova disciplina esclusivamente ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio o in via generale.


L’Agenzia delle Entrate ha affermato che lo scopo della norma è da individuarsi non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile con riferimento a prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi in senso generale, a prescindere dal settore economico nel quale operano le parti contraenti. Si deve, quindi, propendere per una più ampia applicazione della disciplina in questione.

Inoltre, riguardo ancora all’ambito di applicazione della normativa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi i contratti diversi da quelli di appalto di opere e servizi, come gli appalti di fornitura di beni, i contratti di opera, i contratti di trasporto, i contratti di subfornitura, le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui vi sia un contratto di subappalto, sia nel caso in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.

Inoltre, i contratti ai quali si applica la normativa in questione sono quelli stipulati a partire dal 12 agosto 2012, ma anche quelli rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. Il rinnovo del contratto equivale, infatti, ad una nuova stipula.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione in senso soggettivo, i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.


Tra i soggetti espressamente esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione vi sono i condomini.

Nella Circolare è stato precisato che, in presenza di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione relativa alla regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva può anche essere rilasciata in modo unitario. La certificazione in questione può anche essere rilasciata periodicamente. E’ necessario, però, che, al momento del pagamento, sia attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti in quella data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

In caso di versamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario di disporre immediatamente delle somme versate, l’attestazione della regolarità dovrà riguardare i versamenti scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore hanno effettuato la disposizione bancaria.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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