Con Sentenza n. 24483/08, depositata il 9 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha affermato che non è incompatibile con lo status di ONLUS beneficiare del pagamento per le prestazioni socio – assistenziali erogate, sempre che il lucro conseguito dalla fondazione non sia distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione.
Secondo la Suprema Corte quindi, che ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la realizzazione di utili da parte delle associazioni no profit non esclude il fine solidaristico delle attività svolte.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale