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Novità Irpef - Ires
1 Febbraio 2014

Alluvione nel Modenese: sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari e contributivi.

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Con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2014, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero ed altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

In particolare, per quanto riguarda il rinvio dei termini, sono state introdotte delle misure in favore dei territori colpiti dall’evento alluvionale del 17 gennaio 2014 e già colpiti dal sisma del maggio 2012.

Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nella qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la propria residenza o la sede operativa nei territori suddetti, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, saranno sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza compresa, appunto, tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014.

Quanto già versato non sarà rimborsato. Inoltre, non si applicheranno sanzioni ed interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del Decreto Legge in questione, se versati entro il 31 luglio 2014.

La sospensione riguarda anche i termini per gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione, invece, non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.

Nel Decreto Legge è stato precisato che con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

Per alcune frazioni della città di Modena, specificamente individuate nel Decreto Legge, è stato previsto che l’applicazione delle disposizioni suddette sia subordinata alla richiesta da parte del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’autorità comunale. Quest’ultima sarà tenuta a trasmettere copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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