Con Sentenza 6 giugno 2005, n. 43, la CTP di Udine ha fornito chiarimenti in merito al termine entro il quale gli acquirenti di immobili che beneficiano delle agevolazioni fiscali per l’abitazione principale sono tenuti a trasferire al propria residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile.
Secondo i Giudici, il trasferimento può avvenire nel termine lungo di 18 mesi, anziché in quello più breve di 12 mesi, a condizione che alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2001 (1º gennaio 2001), che ha prolungato il periodo, il termine breve non sia già scaduto.
Fonte: www.seac.it