Nella Circolare n. 14 del 4 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni relative alle agevolazioni fiscali per i giovani cittadini comunitari che, dopo aver avuto la residenza per almeno ventiquattro mesi in Italia, hanno studiato o lavorato all’estero e, poi, hanno deciso di rientrare in Italia e di aprirvi un’attività o comunque di lavorarvi.
In particolare, gli inventivi fiscali per tali soggetti sono stati introdotti dalla Legge n. 238 del 30 dicembre 2010, attuata con una serie di Decreti ed in parte modificata dal Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011.
I beneficiari delle agevolazioni sono i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che siano stati assunti o abbiano avviato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio e la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Tali soggetti, alla data del 20 gennaio 2009, devono aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e, negli ultimi due anni o più, devono aver risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendo (da laureati) in questo diverso Paese, continuativamente, un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa oppure conseguendo in questo diverso Paese un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Il Decreto Legge n. 216 del 2011 ha modificato la disciplina originaria prevedendo che i requisiti suddetti possano essere posseduti anche in una data successiva al 20 gennaio 2009. Il beneficio fiscale decorre comunque a partire dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data di entrata in vigore della Legge che ha introdotto la disciplina.
Riguardo all’assunzione in Italia, necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, questa può riguardare sia un lavoro a tempo indeterminato che un lavoro a tempo determinato. Inoltre, può riguardare un lavoro dipendente, ma anche un’attività lavorativa che produce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’attività di lavoro che il soggetto è tenuto a svolgere in Italia può non avere rapporti con l’attività di studio o di lavoro svolta all’estero.
Riguardo all’attività di lavoro autonomo iniziata in Italia, questa può essere svolta sia in forma individuale che in forma associata. Anche in questo caso può trattarsi di attività diversa da quella svolta all’estero.
L’attività d’impresa che si avvia in Italia può essere svolta in forma individuale o collettiva. Può essere diversa dall’attività svolta all’estero.
Nella Circolare è stato precisato che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa ciò che rileva è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto un’attività di lavoro o di studio all’estero e che possa dimostrare tale circostanza. Non è, invece, necessario che sia stato iscritto, nel periodo corrispondente, all’AIRE.
L’agevolazione non riguarda coloro per i quali lo svolgimento dell’attività di lavoro all’estero derivi dal contratto di lavoro che li lega ad un soggetto residente in Italia. Così come l’agevolazione non può essere applicata a coloro che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro straniero e, in forza di tale rapporto di lavoro, rientrano in Italia, continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro.
Si ricorda che l’agevolazione consiste nell’assoggettamento in misura ridotta, all’imposta sui redditi delle persone fisiche, dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi d’impresa e dei redditi di lavoro autonomo percepiti dai soggetti che hanno i requisiti suddetti. In particolare, se si tratta di lavoratrici, i redditi verranno assoggettati nella misura del 20 %; se si tratta di lavoratori verranno assoggettati nella misura del 30 %.
Le detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito e le imposte addizionali all’Irpef devono essere determinate tenendo conto del reddito complessivo ridotto per effetto dell’agevolazione fiscale.
Inoltre, l’agevolazione spetta, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto Legge del 2011, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e, quindi, per un massimo di cinque periodi d’imposta (quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge – 2011 ed i quattro successivi – 2012, 2013, 2014 e 2015).
Ulteriori precisazioni sono contenute nella Circolare riguardo ai rapporti tra questa agevolazione fiscale ed altre forme di benefici fiscali.
Infine, è ricordata la disposizione secondo la quale il beneficiario dell’agevolazione fiscale in questione decade dal diritto alla stessa qualora trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione dell’agevolazione. In questo caso vengono recuperati i benefici già fruiti, con applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Però, nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato, per il quale è avvenuto il trasferimento in Italia, abbia una scadenza anteriore al decorso dei cinque anni, oppure nel caso in cui il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, ma si risolva ugualmente prima dei cinque anni, o ancora nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo o d’impresa per la quale è avvenuto il trasferimento in Italia cessi nei cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, il lavoratore comunque non decade dal beneficio se non trasferisce la residenza o il domicilio fuori dall’Italia prima che siano trascorsi i cinque anni.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.