Con Risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha ratificato quanto già chiarito con parere n. 2010/8934 del 3 febbraio 2010 (si veda Seac Info di venerdì 12 febbraio 2010), confermando l’applicabilità della detrazione fiscale del 36% per gli interventi di recupero edilizio eseguiti su tutte le parti comuni condominiali elencate all’articolo 1117, n. 1, 2 e 3 del codice civile.
Risulta così superato l’orientamento precedentemente espresso dall’Agenzia con la Risoluzione n. 84/2007, che considerava agevolabili soltanto gli interventi su determinate parti comuni quali, ad esempio, muri maestri, tetti, portoni d’ingresso, scale e cortili, escludendo invece tutti gli altri.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale