L’art. 2, commi 5 e 6, della Legge Finanziaria 2003, prevede che la detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie sia applicabile anche alle spese sostenute fino al 30.9.2003.
L’importo massimo delle spese agevolabili è di euro 48.000.
L’agevolazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Se gli interventi sono la prosecuzione di lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1998, per il calcolo del limite massimo di spesa si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni stessi.
Le imprese di costruzione o ristrutturazione e le cooperative edilizie possono eseguire interventi agevolabili, fino al 31.12.2003, purchè provvedano entro il 30.6.2004 alla alienazione o all’assegnazione dell’immobile.