Con Risoluzione 5 giugno 2008, n. 227, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello, si è espressa a favore di un’interpretazione restrittiva della norma agevolativa, di cui all’articolo 1, comma 354, Legge Finanziaria 2007, in materia di risparmio energetico per “..la sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale a 60%“.
L’Amministrazione finanziaria, nel richiamare la posizione della Corte di Cassazione, ha precisato che la deduzione del 36% dal reddito d’impresa 2007 spetta esclusivamente alle imprese che esercitano effettivamente attività commerciale, avente ad oggetto cessioni di beni (alimentari o meno) all’ingrosso, al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande.
L’attività alberghiera, esercitata dall’istante, anche se include la somministrazione e commercializzazione di prodotti all’interno della struttura turistica, rientra nelle attività di servizi e, pertanto, non può fruire dell’agevolazione in esame.
Fonte: www.seac.it
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