L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 5 giugno 2007, n. 126, specifica che il valore del ticket trasporto, di importo pari ad euro 258,23 annui, erogato ai dipendenti per compensare in parte le spese di trasporto, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3, del Tuir), a condizione che nel periodo d’imposta tale soglia non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit.
Al riguardo si fa presente che già la circolare n. 326/1997, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha precisato che il comma 3 dell’art. 51 del TUIR impone di valorizzare i beni ceduti e i servizi prestati al dipendente secondo il criterio del valore normale, di cui all’art. 9 dello stesso Tuir.
Fonte: www.seac.it
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