L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 6.07.2010, n. 66, ha espresso un parere importante riguardo ai soggetti IRES ai quali è applicata una procedura di liquidazione di durata superiore all’esercizio nel quale ha avuto inizio, ma inferiore a cinque anni. L’interpello presentato all’Amministrazione finanziaria che ha dato origine a tale Risoluzione riguardava, in particolare, gli obblighi dichiarativi che devono essere adempiuti nell’ultimo periodo di liquidazione delle società, periodo nel quale viene redatto il bilancio finale di liquidazione.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’ultima frazione di anno non costituisce un autonomo “periodo d’imposta successivoâ€, rispetto al quale il liquidatore deve presentare la liquidazione dei redditi, liquidando provvisoriamente l’imposta sul risultato del periodo. Per il periodo in questione, quindi, non è necessaria una dichiarazione IRES autonoma. Il reddito prodotto nel periodo antecedente la chiusura della liquidazione, infatti, è assorbito nel risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione. L’imposta ad esso relativa dovrà, quindi, essere liquidata sulla base del risultato finale.
In riferimento a questa frazione di anno dovranno, invece, essere presentate autonome dichiarazioni IVA e IRAP.
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