Con la Risoluzione del 24.06.2010, n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’introduzione nel 2008 del regime dei contribuenti minimi e la conseguente abrogazione del regime contabile supersemplificato previsto dalla legge 662 del 1996, non ha prodotto effetti riguardo agli adempimenti contabili ai quali sono tenuti gli enti non commerciali di cui all’art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Quindi, tali soggetti sono tenuti:
– ad annotare l’ammontare complessivo delle operazioni fatturate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini Iva o nell’apposito prospetto riepilogativo;
– ad annotare, entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’Iva, l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, riportando l’Iva detraibile nel registro Iva acquisti o nell’apposito prospetto riepilogativo;
– a conservare la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte dirette.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale