La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 20800 dell’11 settembre 2013, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale, in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo del contribuente, la sottoscrizione di un atto pubblico (nel caso specifico si trattava di una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente medesimo, può costituire elemento sulla base del quale determinare induttivamente il reddito da lui posseduto, in base a presunzioni semplici.
E’ comunque sempre consentita la prova contraria, a carico del contribuente, in ordine al fatto che, in realtà, manca del tutto una corrispondente disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, in quanto l’atto stipulato ha avuto, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita, anziché quella onerosa apparente.
Il contribuente aveva, infatti, dimostrato che gli immobili erano stati da lui acquistati dal padre, senza effettiva corresponsione di denaro. Inoltre, vi era un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione, del quale il contribuente si era fatto pienamente carico.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.