Nella Risoluzione n. 87 del 28 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla disciplina applicabile nel caso in cui, a seguito di accertamento, venga recuperato a tassazione un costo dedotto in un periodo non di competenza ed il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in una precedente Circolare del 2010 era stato già chiarito che, al fine di evitare una doppia imposizione sul medesimo componente negativo del reddito, il contribuente può ottenere il riconoscimento della maggiore imposta versata nel periodo di corretta imputazione del componente negativo. Tale riconoscimento può essere ottenuto anche in sede di adesione.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria precedente Circolare del 2013 nella quale era stato precisato il trattamento fiscale da applicare per la correzione degli errori contabili nei casi di mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza. In tale sede, era stata riconosciuta la possibilità per il contribuente di rappresentare all’Amministrazione finanziaria l’esistenza di elementi di costo, non dedotti in precedenza, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tale possibilità riguarda, però, soltanto i periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione.
La predetta possibilità trova applicazione, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, anche nell’ipotesi nella quale l’omessa imputazione del componente negativo riguardi un’annualità per la quale, a seguito della corretta imputazione fiscale del componente negativo, si verifichi una perdita o si incrementi la perdita già dichiarata.
Così come la possibilità predetta riguarda anche l’ipotesi nella quale, a seguito di accertamento, vengano recuperati dei costi dedotti in violazione del principio di competenza e la corretta imputazione non influisca sul versamento dell’imposta, ma determini un incremento della perdita dichiarata.
Anche in questo caso il contribuente avrà diritto ad evitare una doppia imposizione negli esercizi nei quali ha versato un’imposta in conseguenza della mancata utilizzazione della maggiore perdita.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che, nel caso in cui la corretta imputazione del componente negativo abbia determinato una perdita e questa sia stata utilizzata in compensazione negli esercizi successivi, il contribuente potrà evidenziare la maggiore perdita presentando una dichiarazione integrativa di quella nella quale avrebbe potuto utilizzare la maggiore perdita, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo.
Qualora ciò non sia più possibile, la maggiore imposta versata in quanto non si è tenuto conto della maggiore perdita potrà essere richiesta a rimborso, entro 48 mesi dal versamento eccedente, oppure, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che, qualora negli esercizi precedenti a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo non vi è stato reddito imponibile, la maggiore perdita potrà essere utilizzata a partire da tale esercizio, indicandola nella relativa dichiarazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.