La Commissione tributaria regionale del Lazio con Sentenza 45/12/2006 ha stabilito che i movimenti bancari che non hanno un preciso riscontro nella contabilità non sono necessariamente indice di omissione di ricavi.
L’Agenzia delle Entrate deve raccogliere e presentare ai giudici ulteriori prove oltre le semplici presunzioni ricavate dai movimenti del conto corrente del contribuente.
Infatti, contrariamente a quanto accade per gli accertamenti sull’IVA, in tema di imposte dirette il contribuente può sempre produrre documentazione utile a dimostrare che le movimentazioni finanziarie non sono indicative di evasione fiscale.
Fonte: www.seac.it
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