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Novità Irpef - Ires
7 Dicembre 2013

Abolizione della seconda rata dell’Imu con differenza da pagare per alcuni contribuenti, piu’ Ires per banche ed assicurazioni, proroga del termine per il secondo acconto Ires: tutte le novita’ nel Decreto Legge pubblicato.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2013 il Decreto Legge emesso nella medesima data, contenente disposizioni urgenti riguardanti l’Imu, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

Come anticipato dal Consiglio dei Ministri (vedi newsletter Misterfisco del 2 dicembre 2013), con tale provvedimento è stata disposta l’abolizione della seconda rata dell’Imu per l’anno 2013 per gli immobili destinati ad abitazione principale (e le relative pertinenze) non di pregio (l’abolizione, infatti, non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Al comma 5 dell’articolo 1 del Decreto Legge è stato precisato che l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile, deve essere versata dal contribuente, nella misura pari al 40 %, entro il 16 gennaio 2014.

Inoltre, al secondo articolo del Decreto Legge del 30 novembre, è stato disposto che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’Ires per gli enti crediti e finanziari, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 %.

Per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti è prevista anche l’applicazione dell’aliquota Ires maggiorata con un’addizionale di 8,5 punti percentuali.

Inoltre, la seconda o unica rata di acconto dell’Ires dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto, dovrà essere versata da tutti entro il 10 dicembre 2013 o, per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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