Fermo amministrativo su autovetture della societa’ – Ctp di Genova
Sentenza n. 355.13.11 depositata il 29.11.2011.
Commissione Tributaria Provinciale di Genova.
Sezione tredicesima.
Presidente: dott. Mario Torti.
Relatore: dott. Roberto Simonazzi.
R.g.r. n. 1556/11.
Genova, 07.11.2011.
Ricorso contro fermo amministrativo.
Massima:
I giudici della sezione 13 della c.t.p. di genova hanno accolto parzialmente il ricorso di una societa’ titolare di cinque automezzi che sono stati bloccati a seguito di fermo amministrativo emesso dal concessionario per debiti tributari.
Sono stati esclusi dal fermo soltanto gli automezzi strumentali all’impresa.
A cura del Dott. Roberto Simonazzi
Svolgimento del processo.
La Società N………………– rappresentata dell’amministratore D…………… – ha presentato ricorso contro il preavviso di fermo n. 20110480006221 del Concessionario Equitalia a seguito di debiti per IRAP, IVA e IRES in cartella di pagamento n. 04820100017648431 per importo di euro 327.323,12.
Sospensiva parzialmente accolta il 11.07.2011.
Tale comunicazione riguarda i seguenti veicoli intestati alla società:
– autovettura Audi targata C….G
– autocarro Ford “ C….K
– autovettura Audi “ D….A
– autocarro Fiat Panda “ D….D
– autovettura Land Rover “ D….E
Sostiene che tutti i mezzi sono indispensabili all’attività sociale e non possono essere soggetti a fermo amministrativo in quanto risulta applicabile l’art.2083 C.C. e la Circ. n.71 E del 14.08.2002.
Chiede l’annullamento del fermo in oggetto.
Il Concessionario Equitalia Sestri spa espone nelle proprie controdeduzioni che – dovendo procedere alla riscossione di n.5 ruoli esattoriali per un totale di euro 508.421,36 nei confronti della società ricorrente – ha notificato l’atto relativo a 5 veicoli , inoltre tale fermo consiste soltanto nella impossibilità di vendere il bene e di utilizzarlo senza che vi sia l’asporto e conclude evidenziando che il forte debito erariale non viene contestato e pertanto chiede di respingere il ricorso.
Motivi della decisione.
La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso ed osserva in particolare che la procedura relativa al fermo è risultata corretta inoltre il ricorrente non ha prodotto le prove certe che tutti i cinque veicoli sono strumentali all’attività della società e di conseguenza ritiene che soltanto due veicoli ossia l’autocarro Ford CK.. e Fiat Panda DD.. siano esclusi dal fermo amministrativo in quanto si presume che facciano parte dei beni strumentali della società ricorrente mentre gli altri tre veicoli, ossia le autovetture sopra esposte, siano vincolate al fermo amministrativo in quanto la Commissione ritiene che non facciano parte dei beni strumentali dell’azienda.
Infine ritiene che le spese di giudizio siano compensate tra le parti a seguito delle vicende intervenute nel caso in questione.
P. Q. M.
La Commissione accoglie parzialmente il ricorso relativamente ai due veicoli FORD e FIAT PANDA e respinge per gli altri tre veicoli.
Spese compensate.
Genova, 07.11.2011.
Il Relatore: ____________________ Il Presidente: _______________________