I depositi fiscali Iva sono previsti dall’art. 50 bis del D.L. 331/1993 convertito con modifiche con L. 427/1993 e sono stati resi operativi con il D.M. 20.10.1997 n. 419.
Essi consentono di custodire e sottoporre a lavorazione, senza il pagamento dell’Iva, beni nazionali e comunitari a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita al dettaglio, all’interno dei depositi stessi. L’Iva verrà assolta dall’acquirente finale al momento dell’immissione in consumo dei beni in Italia.
Le operazioni senza Iva:
a) con introduzione nel deposito:
– acquisti intracomunitari con introduzione in un deposito Iva dei beni, il modello Intrastat viene compilato dal depositario;
– acquisti non comunitari: vengono pagati i soli dazi comunitari. L’Iva non viene assolta a condizione che l’introduzione nel deposito sia comprovata con la trasmissione di copia del documento di importazione alla dogana emittente e con l’attestazione di avvenuta di presa in carico dei beni nel registro di deposito.
– cessioni di beni effettuate direttamente a soggetti identificati nella UE. Tali operazioni non configurano cessioni intracomunitarie, quindi non devono essere compilati i modelli Intrastat. La fattura emessa dal cedente non riporta l’addebito Iva, che invece è obbligatorio se la cessione è fatturata anziché direttamente al cliente estero, al suo rappresentante fiscale.
– cessioni di beni elencati nella tabella A bis allegata al D.L. 331/1993 convertito con modifica dalla L. 427/1993 eseguite nei confronti di soggetti non identificati nell’UE.
b) all’interno del deposito
– cessioni di beni custoditi nel deposito: l’emissione di fattura avviene senza l’applicazione dell’Iva da parte dei cedenti o cessionari nazionali;
– prestazioni di servizi;
c) con estrazione del deposito:
– cessioni intracomunitarie con spedizione in un altro Stato membro dell’UE;
– cessioni di beni con trasporto o spedizione fuori dal territorio della UE;
– prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in altro depositi Iva, anche se materialmente eseguite in locali limitrofi. Le suddette operazioni non possono superare i 60 giorni:
– trasferimento in un altro deposito Iva.
Le operazioni con Iva:
L’Iva è dovuta al momento dell’estrazione dal deposito dei beni per la loro cessione o utilizzazione nello Stato Italiano. Il soggetto debitore è chi effettua l’estrazione e deve essere titolare di Partita Iva. Se l’estrazione viene effettuata dall’impresa non residente e priva di stabile organizzazione, è obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
Obblighi contabili del cessionario italiano:
1. Se il cedente è soggetto Iva italiano, questo emette fattura;
2. Se il cedente è estero il cessionario deve emettere autofattura.
Chi procede all’estrazione del deposito fiscale dei beni (spesso è il cessionario) dovrà integrare la fattura di acquisto con i servizi resi e dell’Iva, ed annotarla nel registro delle vendite, entro 15 giorni dalla data di estrazione, e sul registro degli acquisti, entro il mese successivo all’estrazione (art. 25 del Dpr 633/1972).
Leggi la definizione di:
– Iva
– Tributo
– Imposta
– Imposte indirette
Consulta la normativa su:
– Imposta sul Valore Aggiunto