L’articolo 1 della legge 449/97 e la Circolare ministeriale n. 57/E del 1998 hanno disciplinato l’ipotesi di variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione o manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo prescelto – cinque o dieci anni – per fruire della detrazione.
In particolare:
– Vendita: nel caso in cui l’immobile soggetto a lavori di recupero edilizio viene venduto prima che sia trascorso l’intero periodo – cinque o dieci anni – il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta di persona fisica);
– Morte del titolare: in questo caso il diritto di godere delle quote residue viene trasmesso agli eredi;
– Donazione: il diritto alla detrazione spetta al soggetto che ha ricevuto l’immobile in donazione ( donatario);
– Trasferimento dell’inquilino o del comodatario: la cessazione della locazione o del comodato non fanno venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi di recupero edilizio. Essi continueranno a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento prescelto (cinque o dieci anni).
Leggi la definizione di:
– Dichiarazione dei redditi
– Reddito
– Imposta
– Imposte dirette
– Irpef- Ire
– Irpeg – Ires
Consulta la normativa su:
– Testo unico delle Imposte sui Redditi