NULL
Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Qual è il trattamento delle perdite?

Scarica il pdf

Nel caso in cui il risultato fiscale dell’esercizio, dia luogo ad una perdita, questa può essere compensata con altri redditi d’impresa o di partecipazione. Se questi redditi mancano o non sono sufficienti, a coprire la perdita, l’eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi.(art. 8 c.2 c.3 DPR 917/86).

Imprese in contabilità semplificata se:

  • relativa all’esercizio 2007 è deducibile dal reddito d’impresa conseguiti da ciascun socio da ciascun socio nello stesso anno, l’eventuale eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi e compensata con redditi della stessa categoria.
  • Se conseguita nel 2008, da tale periodo d’imposta la perdita è deducibile dal reddito conseguito dal socio nello stesso anno. L’eventuale eccedenza non può essere riportata negli esercizi succesivi.

Per le società in accomandita semplice le perdite non eccedenti l’ammontare del capitale sociale sono imputabili ai soci in base alle quote di partecipazione e sono deducibili dal reddito complessivo limitatamente alla quota posseduta. L’eventuale eccedenza della perdita rispetto al capitale sociale può essere imputata solo gli accomandatari in quanto solidalmente e illimitatamente responsabili.

Per quanto riguarda le perdite di imprese familiari, queste sono imputabili esclusivamente al titolare.

Leggi la definizione di:
Dichiarazione dei redditi
Reddito
Imposta
Imposte dirette
Irpef- Ire
Irpeg – Ires

Consulta la normativa su:
Testo unico delle Imposte sui Redditi

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto