La nuova riforma prevede che siano considerate prestazioni occasionali quelle effettuate per uno stesso committente di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno. Inoltre il compenso complessivamente percepito non deve superare euro 5 mila.
Se tali condizioni vengono meno, il rapporto è da inquadrare nella fattispecie del “lavoro a progetto†e quindi derivano i medesimi obblighi previdenziali, con le stesse scadenze e modalità di versamento.
Nel caso in cui il reddito derivante da tali attività è superiore ai 5 mila euro i soggetti devono iscriversi a partire dal 1/1/04 alla gestione separata istituita presso l’Inps così come previsto dall’articolo 44 del decreto legge n. 269/2003, comma 2.
L’articolo 21 del decreto legge n. 269/2003, comma 6-ter prevede che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi hanno la possibilità di avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni. Tali collaborazioni devono avere carattere di aiuto (a titolo gratuito) e sono espletate in caso di temporanea impossibilità dell’artigiano di svolgere la propria attività lavorativa. Resta comunque l’obbligo di iscrizione all’Inail.
Leggi la definizione di:
– Dichiarazione dei redditi
– Reddito
– Imposta
– Imposte dirette
– Irpef- Ire
– Irpeg – Ires
Consulta la normativa su:
– Testo unico delle Imposte sui Redditi