NULL
Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Come cambiano le collaborazioni occasionali secondo la riforma Biagi?

Scarica il pdf

La nuova riforma prevede che siano considerate prestazioni occasionali quelle effettuate per uno stesso committente di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno. Inoltre il compenso complessivamente percepito non deve superare euro 5 mila.

Se tali condizioni vengono meno, il rapporto è da inquadrare nella fattispecie del “lavoro a progetto” e quindi derivano i medesimi obblighi previdenziali, con le stesse scadenze e modalità di versamento.

Nel caso in cui il reddito derivante da tali attività è superiore ai 5 mila euro i soggetti devono iscriversi a partire dal 1/1/04 alla gestione separata istituita presso l’Inps così come previsto dall’articolo 44 del decreto legge n. 269/2003, comma 2.

L’articolo 21 del decreto legge n. 269/2003, comma 6-ter prevede che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi hanno la possibilità di avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni. Tali collaborazioni devono avere carattere di aiuto (a titolo gratuito) e sono espletate in caso di temporanea impossibilità dell’artigiano di svolgere la propria attività lavorativa. Resta comunque l’obbligo di iscrizione all’Inail.

Leggi la definizione di:
Dichiarazione dei redditi
Reddito
Imposta
Imposte dirette
Irpef- Ire
Irpeg – Ires

Consulta la normativa su:
Testo unico delle Imposte sui Redditi

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto