L’art. 2 del Dlgs 504/1992 sottopone ad Ici:
– le unità immobiliari iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio urbano
– le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
– i terreni adibiti all’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, della silvicoltura, e all’allevamento del bestiame ed attività connesse (attività dell’imprendotore agricolo).
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– Ici
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– Imposta comunale sugli immobili