Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato dall’Ufficio tecnico comunale (con spese a carico del possessore), o denunciato dal contribuente stesso con una dichiarazione sostitutiva.
E’ da precisare che per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico che non può essere eliminato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Dal 1998, a tal fine, i Comuni possono specificare quali sono i requisiti e le caratteristiche per il riconoscimento di fatiscenza.
Riconosciuto tale stato, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 504/1992, l’imposta Ici sui fabbricati è ridotta del 50%, a partire dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune o dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
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– Ici
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– Imposta comunale sugli immobili