Il giudice stabilisce la corresponsione, ove necessario, di un assegno periodico per il mantenimento dei figli (minori o anche maggiorenni, se non indipendenti economicamente, senza propria colpa) al fine di realizzare il principio secondo il quale ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. La determinazione dell’entità di tale assegno dovrà essere effettuata tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Se l’assegno è previsto in favore di un figlio maggiorenne, la normativa attuale prevede che, salvo diversa determinazione del giudice, l’assegno deve essere versato direttamente allavente diritto.
La legge n. 54 del 2006 ha introdotto, inoltre, un’importante novità in materia di obbligo di mantenimento in favore dei figli: ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.