NULL
Faq legale
26 Gennaio 2014

E’ possibile un accordo pre-matrimoniale?

Scarica il pdf

La giurisprudenza stabilisce che, in tema di divorzio (ma il principio deve ritenersi valido anche in materia di separazione), la convenzione (detta accordo prematrimoniale) con cui gli interessati stabiliscono anticipatamente il regime giuridico relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invalido, nella parte riguardante le condizioni per il mantenimento dei figli e del coniuge. Questo per contrasto sia con l’art. 9 della L 898/70, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del regime divorzile, sia con l’art. 5, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all’ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione.
Un simile accordo viene considerato illecito perché rivolto, esplicitamente o implicitamente, a viziare, o quanto meno a circoscrivere, la libertà di difendersi in giudizio di divorzio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia [Cass. 3777/81].

 

Articoli correlati
22 Settembre 2023
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: cos’è. L’imposta di bollo è...

22 Settembre 2023
Impresa Sociale: la disciplina generale

Le imprese sociali rientrano nell’ambito degli enti del Terzo settore e...

22 Settembre 2023
Tassazione di favore anche con trasferte occasionali

Il 12 settembre 2023, si è affrontata la questione della tassazione di favore per un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto