La giurisprudenza stabilisce che, in tema di divorzio (ma il principio deve ritenersi valido anche in materia di separazione), la convenzione (detta accordo prematrimoniale) con cui gli interessati stabiliscono anticipatamente il regime giuridico relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invalido, nella parte riguardante le condizioni per il mantenimento dei figli e del coniuge. Questo per contrasto sia con l’art. 9 della L 898/70, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del regime divorzile, sia con l’art. 5, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all’ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione.
Un simile accordo viene considerato illecito perché rivolto, esplicitamente o implicitamente, a viziare, o quanto meno a circoscrivere, la libertà di difendersi in giudizio di divorzio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia [Cass. 3777/81].