Si può avere la cessione di un contratto quando una parte (il cedente) di un contratto originario – purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito – stipula con un terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario o meglio tutti i rapporti attivi e passivi, derivanti da esso. La regola generale vuole che il contraente ceduto esprima il suo consenso, anche in via preventiva (art.1407 c.c.).
Il contraente cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questo non abbia espresso volontà contraria (art. 1408 c.c.). Se una delle prestazioni è già stata eseguita si potrà invece ricorrere alla cessione del solo credito, con le forme previste per questo istituto.
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