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Faq legale
1 Gennaio 1970

Quando si ha il concorso di colpa?

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Il concorso di colpa in materia di circolazione di veicoli è previsto al secondo coma dell’art. 2054 c.c., il quale stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Relativamente al concorso di colpa, sussiste pertanto una presunzione relativa, vale a dire operante fino a prova contraria che, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi debba essere riconosciuta un’efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l’uno o l’altro di essi l’evento non si sarebbe verificato.
Si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro, sia i propri che quelli riportati dall’altro conducente.
Pertanto, in applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., ciascun conducente dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall’altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in eguale misura.
La presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, ex art. 2054, opera solo nel caso di scontro tra veicoli, e si applica soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non permettano concretamente di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l’evento dannoso.
Tuttavia, quando anche venga accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l’altro non per questo si libererà automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di avere osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza [Cass. 7.2.1997, n.1198; Cass. 26.10.1992, n. 11610].
Il principio di solidarietà prefigurato dal nostro ordinamento impone inoltre anche al conducente che abbia rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinanzi alla scorrettezza altrui, per evitare il sinistro, secondo l’ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che il guidatore medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la più idonea per evitare od attenuare il danno.
La presunzione di eguale concorso opera anche se uno dei veicoli non ha subito danni e concerne sia la gravità della colpa che l’entità della conseguenza del fatto dannoso.

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