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Faq legale
1 Gennaio 1970

Quali garanzie si possono inserire in un contratto per avere più probabilità che venga adempiuto?

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Al fine di garantirne l’adempimento, o permettere un più facile risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti.
Innanzi tutto può prevedersi una caparra con funzione penitenzile o confirmatoria (v. risposta successiva), oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento).
Possono poi sempre prevedersi delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo).
Come garanzie reali la legge prevede il pegno (che si costituisce su beni mobili che passano in possesso del creditore) e l’ipoteca (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza spostamento del possesso). Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo.
A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la fidejussione, o la fidejussione omnibus (v. risposta specifica), oppure la garanzia a prima richiesta.

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    Faq legale

    Quali garanzie si possono inserire in un contratto per avere più probabilità che venga adempiuto?

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    Quali clausole accessorie ad un contratto, al fine di garantire l’adempimento dell’accordo, o permettere un più facile e pronto risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti.
    Innanzi tutto può prevedersi una CAPARRA con funzione penitenzile o confirmatoria (v. risposta specifica), oppure una CLAUSOLA PENALE (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento).
    Possono poi sempre prevedersi delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo).
    Come garanzie reali la legge prevede il PEGNO (che si costituisce su beni mobili il cui possesso si trasferisce al creditore sino all’adempimento) e l’IPOTECA (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza trasferimento del possesso). Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo.
    A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la FIDEJUSSIONE, o la fidejussione omnibus (v. risposta specifica), oppure la GARANZIA A PRIMA RICHIESTA.

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