NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

La fidejussione

Scarica il pdf

La fidejussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento del debitore. Anche se spesso ha natura accessoria rispetto ad un’obbligazione principale sorta tra creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e fidejussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso.
L’art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere l’importo massimo garantito.

Articoli correlati
14 Novembre 2025
Auto d’epoca e detassazione: ecco cosa sapere

...

14 Novembre 2025
Anc: rateizzazione imposte, una misura da confermare per il 2025 e da rendere strutturale

...

14 Novembre 2025
Liquidazione IVA di gruppo: chiarimenti sull’esonero dalla garanzia

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto