NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

Entro quali limiti i singoli condòmini possono utilizzate le parti condominiali?

Scarica il pdf

Anche nel condominio degli edifici trova applicazione il principio dettato in materia di comunione e contenuto nell’art. 1102 c.c., che consente al singolo condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di trarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi.
Ad esempio, in difetto di specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l’uso dell’ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alle frequenze giornaliere, alla durata e all’eventuale orario di esercizio del suddetto uso particolare, alle cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate, tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono derivare del suddetto uso particolare dell’ascensore [Cass. 6-4-82, n. 2117, rv. 419989; Cass. 6-9-82, n. 686].

Articoli correlati
29 Maggio 2026
Come cambia il quadro E del modello 730/2026 con il riordino delle detrazioni

Il presente saggio esamina in modo sistematico le modifiche apportate al Quadro E del...

29 Maggio 2026
Sì all’agevolazione prima casa per l’immobile che diventerà abitazione

L’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un...

29 Maggio 2026
Partita IVA e Codice Ateco per Hair Stylist: guida fiscale

Questa guida fiscale si propone di fornire un quadro organico e aggiornato degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto