Si parla di offerta al pubblico, quando una parte (in genere imprenditore) offre ad una collettività indeterminata la stipula di un contratto (frequentemente di vendita). Il caso più tipico è l’esposizione di merce in vetrina col relativo prezzo. L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi (art. 1336 c.c.), ed è pertanto sufficiente che l’altra parte aderisca perché si concluda il contratto, senza più possibilità per l’offerente di modificare le condizioni.
L’offerente potrà invece modificare o revocare l’offerta, prima dell’adesione, purché ciò avvenga nella stessa forma utilizzata per la prima offerta, o in una forma equipollente (ad esempio esponendo un diverso cartellino per il prezzo), essendo così efficace anche nei confronti di chi non ha avuto notizia della modifica o della revoca.
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