L’assemblea, con un numero di voti che rappresenta la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio, può disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.).
Deroghe a tali maggioranze sono previste in tema di delibere relative all’adozione di impianti di termoregolazione e di contabilizzazione del calore (art. 26, L. 9.1.1991, n. 10 [Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale]; anche artt. 17 e 123, co. 5, D.P.R. 6.6.2001, n. 380 [T.U. edilizia]) e in tema di interventi di recupero previsti dalla l. 5-8-1978, n. 457 (art. 15, L. 17.2.1992, n. 179 [Norme per l’edilizia residenziale pubblica]) e in tema di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 78, c. 3, D.P.R. 380/2001).
Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico o che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Qualora l’innovazione importa una spesa molto gravosa o ha carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa (art. 1121 c.c.). Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. I condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (art. 1123 c.c.).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
1 Gennaio 1970
Che tipo di innovazioni possono essere fatte sulle parti condominiali?
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