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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Stati Uniti

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Titolo: Stati Uniti

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 14. Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell’altro Stato contraente e a) la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una parte fissa per l’esercizio delle sue attività, ma in tal caso i redditi sono disponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o b) la persona fisica soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato.
2. L’espressione “servizi personali a carattere indipendente” comprende, pur senza esservi limitata, le attività di carattere scientifico, letterario artistico, educativo, e pedagogico, nonché, le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15. Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, (Compensi e gettoni di presenza) 18 (Pensioni, ecc.) e 19 (Funzioni pubbliche), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

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