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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Stati Uniti

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Titolo: Stati Uniti

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 10. Dividendi  
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’alto Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; e ii) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che non può usufruire dei vantaggi di cui al punto i), ma che ha posseduto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data della delibera di distribuzione dei dividendi, a condizione che non oltre il 25 per cento del reddito lordo della società che paga i dividendi provenga da interessi e dividendi (diversi dagli interessi derivanti dall’esercizio di attività bancarie o finanziarie e dagli interessi o dividendi ricevuti da società sussidiarie) ; e b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividenti in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché, i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e le partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società che è residente di uno Stato contraente e non residente dell’altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né, prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano, in tutto o in pare, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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