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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Stati Uniti

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Titolo: Stati Uniti

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 8. Navigazione marittima ed aerea  
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionali, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato .
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

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