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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Stati Uniti

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Titolo: Stati Uniti

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” (real property) ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi ai canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli, e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché, da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche i redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonché, ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

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