NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Germania

Scarica il pdf

Titolo: Germania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito dai beni immobili previsti all’articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché, dai beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento dei patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articoli correlati
10 Luglio 2026
Come fare il Modello 730/2026 congiunto con la dichiarazione precompilata?

Modello 730/2026 congiunto e precompilata: guida su scadenze, requisiti, procedura di...

10 Luglio 2026
La Dichiarazione Precompilata

La Dichiarazione Precompilata: cos’è? La Dichiarazione Precompilata, è una...

10 Luglio 2026
Finanziamento alle start up innovative: quando spetta la detrazione Irpef del 65%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 137 dell'8 luglio 2026, ha fornito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto