NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Germania

Scarica il pdf

Titolo: Germania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 22. Altri redditi   
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli della presente convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e i diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna .

Articoli correlati
10 Luglio 2026
Come fare il Modello 730/2026 congiunto con la dichiarazione precompilata?

Modello 730/2026 congiunto e precompilata: guida su scadenze, requisiti, procedura di...

10 Luglio 2026
La Dichiarazione Precompilata

La Dichiarazione Precompilata: cos’è? La Dichiarazione Precompilata, è una...

10 Luglio 2026
Finanziamento alle start up innovative: quando spetta la detrazione Irpef del 65%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 137 dell'8 luglio 2026, ha fornito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto