NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Germania

Scarica il pdf

Titolo: Germania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 21. Insegnanti  
Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un’università, di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un’altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti istituti, e che è un residente dell’altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente da imposta in quest’ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attività, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articoli correlati
21 Maggio 2026
Convertito in legge il Decreto Carburanti 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026 la legge di conversione...

21 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: arrivano i nuovi codici tributo F24

...

21 Maggio 2026
Credito ZES Unica 2025 aggiuntivo: codice tributo “7041”, requisiti e modalità di utilizzo

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto